Associazioni

Lo studio Annese è Partner Asso360

modello EAS

Le quote e i contributi associativi percepiti dagli enti associativi privati, nonchè alcune categorie di corrispettivi percepiti nell'ambito dell'attività propria dell'associazione, non sono imponibili se questa è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria.

Al fine di usufruire dell'agevolazione è necessario che l'ente associativo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini fiscali attraverso il modello EAS.

Chi è tenuto e chi è invece esonerato dalla comunicazione dei dati:

Sono tenuti in generale tutte le associazioni a meno di

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

Modalità e termini per la comunicazione

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel - entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. 
Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Attenzione: 

Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;

b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro) esclusa la compensazione prevista.

istanza 5xmille

L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015 - pdf) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l’esercizio finanziario 2010.

Per l’anno finanziario 2017, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

  1. sostegno degli enti del volontariato:
    • organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
    • Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
    • cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
    • organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
    • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
    • • le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.
  2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
  3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
  4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
  5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - pdf). Con il Dpcm 30 maggio 2012 - pdf sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme

legge 398 -vantaggi fiscali

Per godere del regime agevolato Legge 398/1991 l’associazione deve compiere 2 comunicazioni: alla SIAE con lettera raccomandata, e in prima dichiarazione dei Redditi nel “Quadro VO”.

Questo particolare Regime, dà la possibilità alle Associazioni di godere di un regime contabile, fiscale e tributario di favore rispetto alla tassazione ordinaria. Per rientrare in questo regime di favore, vi sono almeno 2 passi da compiere: la comunicazione alla SIAE di riferimento ed aver esercitato l’opzione legge 398/1991nella prima dichiarazione dei Redditi utile (Unico Enti non commerciali).

Comunicazione alla SIAE tramite raccomandata A/R

E’ stato più volte dibattuto se occorre compiere detta comunicazione oppure no, ovvero se la SIAE ne ha la titolarità. Ci soffermiamo in questo articolo al comportamento prudente e pertanto raccomandato.

Tale comunicazione va fatta appunto tramite lettera raccomandata da inviare alla SIAE in via preventiva. Subito successiva pertanto alla costituzione dell’associazione e limitatamente a coloro che intendano avvalersi del regime agevolato 398.

Tuttavia la normativa recente e le recenti risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate hanno introdotto in proposito l’istituto del comportamento concludente del contribuente che sostituisce la comunicazione SIAE nei casi in cui questa non fosse stata fatta.

 

Il quadro VO del Modello Unico Enti non Commerciali

L’Associazione che intende beneficiare del Regime forfettario Legge 398/1991, deve esercitare l’opzione attraverso la prima dichiarazione dei redditi (Unico Enti non Commerciali) e più precisamente con la presentazione del quadro VO.

In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione dell’opzione, la stessa resta valida in virtù del comportamento concludente, ma l’inadempimento formale espone il contribuente ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 258,23 euro e 2.065,83 euro.

 

Se non ho fatto le comunicazioni? Il comportamento concludente del contribuente.

A tal proposito si è espressa l’AE con la circolare 209/E/98 in cui giustifica il comportamento concludente in luogo della preventiva comunicazione comunque sufficiente per beneficiare delle agevolazioni. Cosa diversa dall’esercizio dell’opzione all’atto della prima dichiarazione utile.

 

compensi a istruttori ASD

Le ASD non godono di particolari normative diverse in tema di contratti di lavoro. L’unica specificità è rappresentata dai compensi erogati a sportivi professionisti da società sportive e compensi erogati a sportivi dilettanti e a collaboratori amministrativi non professionisti. Possiamo quindi avere:

Lavoro gratuito (volontariato)

Si ha lavoro gratuito quando al prestatore non viene riconosciuto alcun tipo di compenso, sia esso in denaro che in natura. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese vive da lui anticipate, ed idoneamente documentate, per incarichi svolti in nome e per conto dell’ente.

Si ritiene che se la prestazione è veramente gratuita, non insorge alcun obbligo assicurativo e previdenziale.

È necessario che l’attività gratuita venga regolamentata e deliberata dagli organi direttivi, specificato chiaramente la volontarietà della prestazione e la mancata corresponsione di qualsiasi tipo di corrispettivo.

Nel caso sia previsto un rimborso delle spese sostenute si dovranno presentare gli scontrini che attestano il sostenimento delle spese.

E’ opportuna la stipula di apposita polizza assicurativa al fine di poter far fronte ad eventuali incidenti, nonché ad eventuali richieste di risarcimento danni da parte dell’interessato o degli eredi.

Lavoro subordinato

Può essere a tempo indeterminato o determinato. A esso si applicano le comuni regole e cioè iscrizione del lavoratore all’INPS, retribuzione fissa, assoggettamento al potere direttivo, osservanza di orario.

Prestazioni autonome/occasionali

Il lavoratore autonomo occasionale può essere definito chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività deve essere, inoltre, del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Il compenso deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto e a contribuzione previdenziale nella Gestione Separata Inps.

Prestazioni occasionali di tipo accessorio

Si tratta di “attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile.” Il pagamento avviene mediante l’utilizzo dei “voucher”. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore. I Voucher possono essere utilizzati per il pagamento di prestazioni di lavoro di natura meramente occasionale, e “accessoria”, non riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario e discontinuo.

Il lavoro occasionale può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, studente, pensionato, lavoratore autonomo o subordinato, full time o part time, percettore di integrazioni a sostegno del reddito) nei limiti economici previsti.

I compensi erogati a sportivi professionisti

Per quanto riguarda i compensi erogati a sportivi professionisti è una tipologia prevista dalla legge n. 91/1981 e comporta, tra l’altro, l’esclusività del rapporto di lavoro e la necessità che sia stipulato da una società sportiva.

I compensi erogati a sportivi dilettanti

I compensi pagati dalle ASD a favore di atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori per realizzare gli eventi sportivi godono di un regime fiscale particolare, a condizione che detti enti siano stati riconosciuti dal CONI.

La norma fa riferimento ai compensi, premi, rimborsi forfetari di spesa e indennità di trasferta pagati dalle ASD ad atleti, allenatori, tecnici, giudici e collaboratori amministrativi non professionisti. Naturalmente deve trattarsi di prestazioni per le quali non vi è alcun vincolo di subordinazione. Allenatori e istruttori, per esempio, devono svolgere le proprie ore di lezione senza vincoli rigidi di orari e senza essere soggetti al potere direttivo del Consiglio Direttivo della ASD. Anche se non obbligatorio, è consigliabile predisporre un contratto/lettera di incarico che disciplini quanto concordato tra la ASD e lo sportivo dilettante in merito all’attività da svolgere, le modalità, la durata dell’incarico e il corrispettivo.

E’ importante comprendere quando uno sportivo può essere considerato “dilettante”. In questo senso abbiamo un requisito soggettivo e uno oggettivo

  • Requisito soggettivo: non c’è una definizione di sportivo dilettante mentre esiste una definizione di professionista sportivo. Sono considerati sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i preparatori atletici, i direttori tecnico – sportivi, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse (art.2 Legge 23/03/1981 n. 91). Il CONI individuato individua come professionistiche le seguenti attività sportive: Federazione italiana giuoco calcio (FIGC); Federazione ciclistica italiana (FCI); Federazione italiana pallacanestro (FIP); Federazione italiana golf (FIG); Federazione motociclistica italiana (FMI); Federazione pugilistica italiana (FPI). Tutte le altre attività sportive non comprese nell’elenco sono da considerarsi dilettantistiche e tutti gli atleti che versano in una condizione diversa da quella esplicitata dal citato articolo 2, debbano considerarsi dilettanti.
  • Requisito oggettivo: Le somme pagate devono essere corrisposte a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di una manifestazione sportiva a carattere dilettantistico e a coloro che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Non rientrano in tale categorie i compensi pagati all’arbitro (dilettante) nel caso in cui diriga una gara professionistica e all’atleta professionista nell’ipotesi in cui si veda impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.

Secondo tale disciplina i compensi corrisposti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, dalla federazioni nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dal CONI sono assoggettati a tassazione secondo le seguenti modalità:

  • Fino a 7.500,00 euro: nessuna ritenuta
  • Oltre i 7.500,00 euro e fino a 28.158,28 euro: ritenuta a titolo di imposta
  • Oltre i 28.158,28 euro: ritenuta a titolo di acconto

Bisogna fare attenzione che il limite di 7.500,00 euro e 28.158,28 è riferito alla somma di tutti i compensi ricevuti dallo sportivo dilettante, anche da più soggetto diversi, e non da quanto pagato dalla singola associazione.

Per consentire alle società e associazioni sportive di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta IRPEF, gli sportivi che in un periodo d’imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite. Per questo motivo è necessario che il percettore consegni un’autocertificazione che attesti la quantità di tutti i compensi fino a quel momento incassati.

Tali compensi non sono imponibili, né a fini previdenziali, né a fini assicurativi.

Si deve porre attenzione sul carattere non professionale della prestazione (no conoscenze tecniche particolari, non abitualità e continuità dell’attività, carattere marginale del compenso in rapporto agli altri redditi, accessorietà ad altra attività lavorativa ecc…).

Si segnalano i seguenti casi:

  • Sportivi dilettanti in manifestazione di professionisti NO regime agevolativo
  • Sportivi professionisti in manifestazione dilettantistica NO regime agevolativo
  • Sportivi dilettanti stranieri SI regime agevolativo

Collaborazione amministrativa gestionale

Lo stesso trattamento per i compensi agli sportivi dilettanti è stato esteso anche ai “rapporti di collaborazione continuata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche” (legge n. 289/2002, art. 90 comma 3 lettera a). In pratica possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all’interno dell’as­sociazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile.  In questo caso però si rende obbligatoria la comunicazione al centro per l’impiego prima dell’inizio del periodo lavorativo

I rimborsi spese

Sono escluse dall’imponibile e, pertanto, non vanno assoggettate a ritenuta IRPEF, le indennità chilome­triche e i rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dallo sportivo o dall’amministratore in adempimento del proprio mandato.

Certificato “Antipedofilia”

La ASD che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, è tenuto a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne per uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il mancato adempimento  comporta una sanzione amministrativa tra € 10.000,00 e € 15.000,00.

L’obbligo di richiesta del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente per i rapporti di lavoro “definiti” relativamente ai quali la ASD assume la qualifica di “datore di lavoro” e non vige qualora i soggetti (istruttori e tecnici compresi) operino come meri volontari o percepiscano i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (collaboratori sportivi). In attesa del rilascio del certificato, la società/associazione sportiva dilettantistica si può avvalere di lavoratori addetti ai minori, a condizione che sia acquisito un atto di notorietà, con contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.